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REGOLE STAGIONALI DI BUON VICINATO
FESTE NAZIONALI
Sulla Gazzetta Ufficiale 10 ottobre 2025, n. 236, è stata pubblicata la Legge 8 ottobre 2025, n. 151, denominata "Istituzione della festa nazionale di San Francesco d'Assisi".
La nuova Legge prevede l'istituzione della festa nazionale di San Francesco d'Assisi per la giornata del 4 ottobre, a partire dall' anno 2026.
MODIFICA DELLE RICORRENZE FESTIVE NAZIONALI
La Legge 8 ottobre 2025, n. 151, modifica l'articolo 2, Legge n. 260/1949 sulle disposizioni in materia di ricorrenze festive, che ora prevede quanto riportato:
"Sono considerati giorni festivi, agli effetti della osservanza del completo orario festivo e del divieto di compiere determinati atti giuridici, oltre al giorno della festa nazionale, i giorni seguenti:
tutte le domeniche;
il primo giorno dell'anno;
il giorno dell'Epifania;
il giorno della festa di San Giuseppe;
il 25 aprile: anniversario della liberazione;
il giorno di lunedì dopo Pasqua;
il giorno dell'Ascensione;
il giorno del Corpus Domini;
il 1° maggio: festa del lavoro;
il giorno della festa dei santi Apostoli Pietro e Paolo;
il giorno dell'Assunzione della B. V. Maria;
il 4 ottobre: festa nazionale di San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia ;
il giorno di Ognissanti;
il 4 novembre: giorno dell'unità nazionale;
il giorno della festa dell'Immacolata Concezione;
il giorno di Natale;
il giorno 26 dicembre."
Si ricorda che, in aggiunta ai giorni festivi indicati nell'elenco di cui all' articolo 2, Legge n. 260/1949, anche il giorno 2 giugno, Festa nazionale della Repubblica, è considerata festa nazionale, ai sensi dell' articolo 1, Legge n. 260/1949, prima eliminato dall' articolo 1, Legge n. 54/1977 e poi reintrodotto con la Legge n. 336/2000.
CREDITO DEL VENDITORE DI UNA UNITA'
Il credito eventuale che si formalizzerà all'approvazione del bilancio attuale sulla proprietà che si sta per vendere sarà di competenza del venditore (come un eventuale debito). Restando di competenza potrà essere disposto come acconto sulla seconda proprietà se presente in condominio.
In assenza di accordi diversi e specifici inseriti nell'atto notarile, infatti, un credito derivante da un conguaglio condominiale a favore dell'appartamento resta di spettanza del venditore.
Questo principio non deriva da un singolo articolo che assegna esplicitamente il credito al venditore, ma dall'applicazione coordinata delle regole generali del diritto civile:
Inapplicabilità dell'art. 63 (Mancanza di solidarietà attiva): L'art. 63, comma 4, delle Disposizioni di Attuazione del Codice Civile prevede il principio della solidarietà passiva tra venditore e acquirente per i debiti (l'acquirente risponde insieme al venditore per le spese dell'anno in corso e di quello precedente). Tuttavia, trattandosi di una norma eccezionale, non si applica al contrario. Non esiste una "solidarietà attiva" che faccia subentrare in automatico il nuovo proprietario nei crediti pregressi maturati dalla gestione.
Indebito oggettivo (Art. 2033 c.c.): Il conguaglio attivo (credito) a fine anno deriva quasi sempre da versamenti preventivi (rate) che si sono rivelati superiori alle spese effettivamente sostenute a consuntivo. Il diritto a ricevere la restituzione di questa eccedenza spetta legittimamente a chi ha eseguito i pagamenti originari, ovvero il venditore.
Cessione del credito (Art. 1260 c.c.): I crediti pecuniari non sono "accessori" inseparabili dei beni immobili, e non si trasferiscono automaticamente a chi compra i muri. Affinché il credito condominiale passi all'acquirente, occorre inserire una clausola formale di cessione del credito direttamente nel rogito di compravendita.
La qualifica di condomino (Giurisprudenza di Cassazione): La Suprema Corte chiarisce costantemente che il diritto (o il debito) si cristallizza in base a chi rivestiva la qualifica di condomino nel momento in cui la spesa è stata deliberata ed eseguita. Pertanto, il saldo attivo riferito a una gestione di cui il venditore si è fatto carico spetta al venditore stesso.
Un'eccezione importante: il Fondo Cassa Se il credito che stai valutando non è un "conguaglio di fine anno" ma una quota versata in un fondo cassa condominiale (es. accantonamento per lavori straordinari futuri o TFR portiere), la regola cambia. Il fondo cassa si considera legato all'immobile e passa automaticamente all'acquirente. Il venditore non può chiederne la restituzione all'amministratore; l'unico modo per recuperarlo è farsi pagare la corrispondente quota dall'acquirente in sede di trattativa, mettendolo per iscritto nel contratto di vendita.